Le presenti condizioni generali (di seguito “Condizioni Generali”) si applicano al rapporto tra DIVIMAST S.r.l. con sede in Brescia (BS), via
Giovanni Pascoli 3, P. IVA 03439530167, PEC divimast@pec.divimast.it (di seguito anche “Fornitore” nel caso di prestazione di servizi o di vendita di licenze software di proprietà o “Rivenditore” nel caso di rivendita di licenze software di soggetti terzi con regolare contratto di rivendita o “Divimast”) e il Cliente, come identificato all’articolo 1 del Contratto.
Divimast e Cliente saranno anche collettivamente definite, nel seguito, le “Parti”.
1. DEFINIZIONI
Salvo quanto possa di volta in volta diversamente risultare dallo specifico
contesto, nel presente Contratto, in aggiunta ai termini definiti nel testo, i
seguenti termini, indicati con le iniziali maiuscole avranno il seguente
significato (restando inteso che potranno essere utilizzati al singolare o al
plurale a seconda del caso):
Licenze: identificano le licenze d’uso software rivendute da Divimast in qualità
di Rivenditore e le Licenze FlexNav.
Licenze FlexNav: indicano le licenze d’uso degli AddOns e delle App FlexNav di
cui Divimast è Produttore.
Servizi: indicano tutti i servizi diversi dalla vendita o rivendita delle Licenze
forniti da Divimast al Cliente e riportati nel Contratto e comprendono i Servizi
Time & Material, i Servizi Fixed Price e il Servizio Help Desk.
Produttori: indica il soggetto proprietario del software oggetto di Licenza.
Software: indica il software per il quale è concessa la Licenza che acquista il Cliente.
Ore Lavorate: indicano le ore effettivamente lavorate da Divimast e/o i
Consulenti per una determinata prestazione di Servizi.
Pacchetto Ticket: soluzione alternativa alla modalità “a consumo” del Servizio
Help Desk che permette di acquistare in un’unica soluzione un determinato
numero di ore ad un prezzo predefinito, indicati nel Contratto.
2. OGGETTO
2.1. Costituiscono oggetto del Contratto le attività e i servizi meglio indicati
nel Contratto di fornitura Licenze e Servizi (“Offerta Tecnica”).
2.2. Se espressamente previsto dall’Offerta Tecnica, la fornitura
e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né
trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente, di un programma
informatico originale elaborato dal Fornitore o di un programma informatico
di base di proprietà in tutto o in parte di terzi, elaborato e/o personalizzato
dal Fornitore secondo quanto previsto nell’Offerta (d’ora in poi anche “il Software”
o il “Programma”). Si precisa che la concessione della Licenza non
include – fatto salvo quanto previsto espressamente nell’Offerta – il diritto
per il Cliente di richiedere ed ottenere informazioni tecniche e di progetto, né
la disponibilità del formato sorgente, che rimane proprietà esclusiva del
Fornitore o del rispettivo titolare.
2.3. Se espressamente previsto dall’Offerta, l’aggiornamento del
Programma limitatamente a quanto segue: a) rilascio di eventuali nuove
versioni del Programma (major e minor releases); b) eliminazione di
eventuali difetti e/o malfunzionamenti del Programma e patching; c)
adeguamento del Programma a seguito di sopravvenute norme cogenti di
legge, salvo il caso in cui dette variazioni comportino incrementi funzionali o
modifiche sostanziali: tali incrementi e /o modifiche non saranno ricompresi
nel presente Contratto e saranno oggetto di separata e apposita
pattuizione.
2.4. Se espressamente previsto dall’Offerta, la fornitura del servizio di
assistenza telefonica sulle modalità operative del Programma,
esclusivamente per la durata, coi contenuti e con le modalità previste
dall’Offerta.
2.5. Se espressamente previsto dall’Offerta – con le modalità, finalità e con i
contenuti ivi disciplinati e previsti – la messa a disposizione di dipendenti e
consulenti qualificati del Fornitore da utilizzarsi dal Cliente per attività di
realizzazione e/o modifica e/o manutenzione e/o utilizzazione del Software
(cosiddetta attività “Time and material”).
2.6. Se espressamente previsto dall’Offerta – con le modalità, finalità e con i
contenuti ivi meglio disciplinati e previsti – la realizzazione di uno o più studi
di fattibilità aventi per oggetto lo sviluppo e/o l’utilizzazione e/o la modifica
e/o la manutenzione e/o altre attività relative al Software.
3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
3.1. Salvo diverse previsioni espresse, il Contratto decorre dalla data di
sottoscrizione ed ha la durata indicata nell’ Offerta Tecnica.
3.2. In relazione ai soli servizi, salva diversa previsione contenuta nell’Offerta
Tecnica, il Contratto si rinnoverà tacitamente al termine del periodo
originariamente pattuito, per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, alle
condizioni vigenti al momento del rinnovo, salvo disdetta di una delle parti,
da comunicarsi a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.
3.3. Si precisa che i servizi di cui ai paragrafi 2.3 (aggiornamento del
programma) e 2.4 (assistenza telefonica) sono indissolubilmente subordinati
e correlati alla licenza di uso di cui al paragrafo 2.1 e/o all’acquisto dei
servizi di cui al paragrafo 2.5, con la conseguenza che qualora questa venga
meno per qualsiasi ragione, il Cliente non potrà più avvalersi dei servizi
stessi se non acquistando una nuova Licenza o rinnovando l’acquisto dei
servizi.
4. TIPOLOGIA DI ACQUISTO DELLE LICENZE
4.1. La modalità PERPETUAL (di seguito “Licenze Perpetual”) prevede
l’acquisto della Licenza in un’unica soluzione mediante il pagamento
di un corrispettivo una tantum. Le Licenze Perpetual prevendono un canone
annuale di aggiornamento e manutenzione del software denominato
Enhancement Plan (di seguito “Enhancement Plan”), di cui al punto
successivo.
4.2. Il corrispettivo per il canone annuale di Enhancement Plan (di seguito
“Corrispettivo Enhancement Plan”) è stabilito dal Produttore del software in
percentuale sul valore di listino della Licenza d’uso: tali valori sono indicati
nel Contratto.
4.3. La modalità SUBSCRIPTION (di seguito “Licenze Subscription”) prevede
l’acquisto della Licenza attraverso il pagamento di un canone annuale
comprensivo dell’utilizzo del software e del canone di manutenzione e
aggiornamento (di seguito “Corrispettivo Licenze Subscription”): i
corrispettivi annuali sono indicati nel Contratto. Le Licenze Subscription non
prevedono l’Enhancement Plan.
4.4. Le Licenze FlexNav sono vendute in via esclusiva come Licenze Subscription.
5. PREZZI
5.1. I corrispettivi e le condizioni commerciali indicate nel Contratto sono da
considerarsi valide per 30 (trenta) giorni dalla data indicata nello stesso e,
qualora la sottoscrizione del Contratto per accettazione da parte del Cliente
non pervenisse entro i termini indicati, Divimast si riserva di confermare o
modificare i corrispettivi e le condizioni commerciali prima di porre in
esecuzione il Contratto.
5.2 Il Corrispettivo Enhancement Plan e il canone annuale per le Licenze
Subscription di cui al paragrafo 4 che precede, possono essere soggetti a
variazioni da parte dei Produttori. In tale eventualità, Divimast si impegna a
comunicare per iscritto al Cliente, il nuovo prezzo applicabile con 60
(sessanta) giorni di preavviso.
6. CONSEGNA DELLE LICENZE
6.1. La consegna delle Licenze da parte di Divimast si intende perfezionata
con l’invio della stessa in qualsivoglia formato elettronico (mail, accesso
web, etc.) o la sua installazione presso i server del Cliente. In caso di
applicativi in hosting/cloud farà fede la data di attivazione della Licenza. Il
Cliente dà atto che la consegna del software esaurisce gli obblighi
contrattuali relativi agli importi legati alla mera fornitura delle Licenze.
6.2. Il Rivenditore e/o Fornitore non sarà responsabile per ritardi di consegna
non attribuibili allo stesso.
6.3. Nel caso in cui il Rivenditore e/o Fornitore, ai fini dell’adempimento delle
propria obbligazione di consegna, debba attendere la cooperazione del
Cliente o l’ottenimento di informazioni da parte di quest’ultimo, ovvero si
trovi nell’impossibilità oggettiva di adempiere detta obbligazione, eventuali
termini di consegna pattuiti nel Contratto saranno prorogati fino al
momento della prestazione della cooperazione o delle informazioni da parte
del Cliente, ovvero fino alla cessazione della causa di impedimento, e per un
ragionevole periodo di riorganizzazione immediatamente successivo.
Il Rivenditore e/o Fornitore, in ogni caso, informerà prontamente il Cliente di
qualsivoglia impedimento di sua responsabilità.
7. MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO
7.1. Considerata l’elevata complessità tecnica e normativa del settore in cui
il Fornitore opera e dei prodotti e servizi offerti da quest’ultimo, considerato
altresì che tale settore è caratterizzato da continue evoluzioni tecnologiche,
normative e delle esigenze di mercato, e considerato infine che, in
conseguenza di quanto sopra, sorge periodicamente la necessità che
Divimast adegui la propria organizzazione e/o struttura tecnica e funzionale
dei prodotti e servizi offerti alla propria clientela (anche nell’interesse di
quest’ultima), il Cliente accetta che il Contratto potrà essere modificato da
Divimast in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta
(anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente, in
riferimento ai prodotti di terzi (es. Microsoft).
7.2. Le modifiche potranno consistere in: (i) modifiche connesse agli
adeguamenti apportati alla struttura tecnica e/o funzionale dei prodotti e
servizi offerti; (ii) modifiche connesse agli adeguamenti apportati alla
struttura organizzativa di Divimast; (iii) modifiche relative ai corrispettivi
dovuti dal Cliente, che tengano conto degli adeguamenti di cui ai punti (i) e
(ii) che precedono.
7.3. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con
comunicazione scritta inviata a Divimast a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del Fornitore di cui al paragrafo che precede.
In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente, nei
termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al Contratto si intenderanno
da quest’ultimo definitivamente conosciute e accettate e diverranno
definitivamente efficaci e vincolanti.
8. PAGAMENTI
8.1.Il Cliente si impegna al pagamento delle Licenze Perpetual con le
seguenti modalità:
• il 30% (trenta percento) dell’importo indicato nel Contratto, a titolo di
caparra confirmatoria, con Bonifico Bancario vista fattura che sarà emessa
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione per accettazione del
Contratto da parte del Cliente;
• il saldo a mezzo Bonifico Bancario 30 gg. D.F.F.M..
Divimast provvederà ad emettere fattura entro 30 (trenta) giorni lavorativi
dalla sottoscrizione per accettazione del Contratto da parte del Cliente.
8.2. Il Cliente si impegna al pagamento del Corrispettivo Enhancement Plan
relativo alla prima attivazione con le seguenti modalità:
• il 30% (trenta percento) dell’importo indicato nel Contratto, a titolo di
caparra confirmatoria, con Bonifico Bancario vista fattura che sarà emessa
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione per accettazione del
Contratto da parte del Cliente;
• il saldo a mezzo Bonifico Bancario 30 gg. D.F.F.M.. Divimast provvederà ad
emettere fattura entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione per
accettazione del Contratto da parte del Cliente.
8.3. Il Cliente si impegna al pagamento del Corrispettivo Enhancement Plan
relativo ai rinnovi successivi alla prima annualità a mezzo Bonifico Bancario
30 gg. D.F.F.M.. Divimast provvederà ad emettere fattura entro 30 (trenta)
giorni lavorativi dalla data di rinnovo dell’Enhancement Plan.
8.4. Il Cliente si impegna al pagamento del Corrispettivo Licenze
Subscription relative alla prima annualità con le seguenti modalità:
• il 30% (trenta percento) dell’importo indicato nel Contratto, a titolo di
caparra confirmatoria, con Bonifico Bancario vista fattura che sarà emessa
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione per accettazione del
Contratto da parte del Cliente;
• il restante 70% da corrispondere a mezzo Bonifico Bancario 30 gg.
D.F.F.M..
8.5. Il Cliente si impegna al pagamento del Corrispettivo Licenze
Subscription relative ai rinnovi successivi alla prima annualità,
anticipatamente, con fatturazione annuale (12 canoni mensili). Il metodo di
pagamento è il seguente: a mezzo Bonifico Bancario 30 gg. D.F.F.M. a
partire dalla data di rinnovo della Licenza Subscription.
8.6. In caso di mancato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi
pattuiti o, se previsto, di una sola rata del canone, Divimast potrà a suo
insindacabile giudizio (1) revocare la licenza d’uso del Programma e/o
l’accesso ai servizi di cui all’art. 2.8 e, fermo ogni altro rimedio di legge,
risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile, oppure
(2) sospendere l’esecuzione delle sue prestazioni contrattuali, fermo anche
in tal caso ogni altro rimedio di legge; il Fornitore potrà pertanto optare per i
rimedi di cui al punto (1) anche dopo avere optato per la sospensione
prevista al punto (2).
8.7. Nel caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dal momento della
scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori ed il rimborso delle
spese per il recupero credito previsti dal D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i.,
fatto salvo l’eventuale maggior danno subito, senza necessità di messa in
mora.
8.8. I corrispettivi saranno annualmente aggiornati, automaticamente e senza
necessità di richiesta in qualsiasi forma da parte di Divimast, nella misura del 100%
della variazione assoluta dell’indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati), relativo ai dodici mesi precedenti, senza che questo
possa dar luogo a recesso dal contratto.
8.9. I pagamenti saranno sempre dovuti, indipendentemente da eventuali
eccezioni o contestazioni.
9. GARANZIE LICENZE
9.1. Contestualmente all’attivazione delle Licenze, Divimast consegnerà al
Cliente la documentazione contenente le caratteristiche del Software (di
seguito “Documentazione”).
9.2. L’acquisto delle Licenze comporta l’applicazione integrale delle
condizioni di garanzia fornite direttamente dai Produttori, di cui il Cliente
può avvalersi in qualunque momento nei termini e nelle forme di volta in
volta stabilite da essi.
9.3. Salvo specifica richiesta del Cliente, il Software consegnato sarà la
versione più recente tra quelle disponibili ritenuta stabile e adeguata alle
esigenze del Cliente.
9.4. Divimast garantisce la conformità del Software all’uso previsto per la
durata della relativa licenza, e che l’uso del Software, così come
contrattualmente convenuto, non confligge con diritti di terzi. La garanzia
per vizi e difetti gravi non si applica ai vizi e difetti che dipendono dal fatto
che il Software venga utilizzato impropriamente dal Cliente in un ambiente
hardware e/o software con il quale lo stesso non sia compatibile, o dalle
modifiche e cambiamenti che il Cliente dovesse apportare al Software senza
averne il diritto in base alla legge, alle presenti condizioni generali e/o senza
aver ottenuto un preventivo consenso scritto da parte di Divimast.
9.5. Il Cliente è tenuto a controllare la conformità del Software
immediatamente dopo averlo ricevuto e a comunicare immediatamente a
Divimast la presenza di eventuali vizi e difetti; in caso contrario è esclusa la
garanzia per vizi e/o difetti del prodotto.
Lo stesso vale per eventuali vizi e difetti occulti, ossia che dovessero
manifestarsi in un secondo momento.
9.6. Salvo eventuali richieste di risarcimento danni, il diritto del Cliente di
agire per i vizi e difetti del prodotto si prescrive in un anno.
Nel caso in cui il Software venga fornito mettendo a disposizione del Cliente
un supporto dati, tale termine di prescrizione decorre dalla data di consegna
dello stesso supporto, mentre in caso di acquisto del Software tramite
download, la prescrizione decorre dalla comunicazione dei codici di
attivazione. In relazione ad eventuali richieste di risarcimento danni e di
rimborso spese sostenute si applica il seguente paragrafo 9.
10. DIRITTI D’AUTORE
10.1. Il Cliente accetta e si impegna a rispettare il copyright e i diritti di
autore di Microsoft o altri Produttori e dei soggetti che hanno concesso tali
diritti in licenza a Microsoft o ad altri Produttori.
10.2. Il Cliente non è autorizzato e non potrà creare alcun privilegio sul
Software o trasferire o assegnare il Software a titolo di cauzione o garanzia.
Nel caso in cui il Cliente conceda in privilegio o trasferisca in garanzia
l’hardware in cui è installato il Software, il Cliente stesso avrà l’obbligo di
prevedere espressamente che il Software installato sia escluso da tali
garanzie.
10.3. I diritti d’autore sui concetti, le idee, le tecniche che vengano
eventualmente sviluppati dal Rivenditore e/o Fornitore anche in
collaborazione con il Cliente, nell’esecuzione del Contratto, appartengono in
via esclusiva al Rivenditore e/o al Fornitore sussistendo a favore del Cliente
esclusivamente una Licenza d’uso non esclusiva; è vietata la cessione o l’uso
a qualsiasi titolo da parte di terzi, nonché l’incorporazione anche parziale in
altri programmi, nonché la realizzazione di copie anche solo parziali tranne
quella di sicurezza e tranne che intervenga, per ogni singolo caso,
autorizzazione scritta del Rivenditore e/o del Fornitore.
11. OBBLIGHI DEL CLIENTE
11.1. Il Cliente dovrà predisporre un ambiente di lavoro (hardware, sistema
operativo, ecc.) totalmente conforme alle specifiche indicate dal Rivenditore
e/o Fornitore per il Software Microsoft e/o di altri Produttori e/o presenti nella
Documentazione.
11.2. Il Cliente dovrà adottare appropriate misure per la protezione dei dati,
particolarmente approntando procedure alternative, salvando i dati,
diagnosticando le deficienze, operando verifiche regolari e adottando altre
simili misure.
11.3. Il Cliente dovrà notificare al Rivenditore e/o Fornitore qualsivoglia
problema nel funzionamento del Software immediatamente dopo la sua
scoperta.
11.4. In caso di necessità da parte del Cliente di modificare le Licenze o i
Servizi contenuti nel Contratto in termini di contesto di progetto o modalità
di implementazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione scritta
a Divimast che si riserva la possibilità di rivederne la fattibilità, la
pianificazione e le condizioni economiche relative, alla luce dei cambiamenti
introdotti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione suddetta.
Sarà facoltà del Cliente, qualora non accetti le modifiche proposte, recedere
dal Contratto dandone comunicazione a Divimast entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della nuova proposta contrattuale.
11.5. Il Cliente avrà la responsabilità della direzione dei lavori intrapresi con
l’assistenza di Divimast nell’ambito dell’espletamento dei servizi, compresa
quella della supervisione e del controllo degli stessi nonché della
individuazione dei propri obiettivi.
11.6. Il Cliente si impegna a:
• mettere a disposizione di Divimast, a propria cura e spese, nei tempi e nei
modi che saranno comunicati da Divimast, le proprie risorse umane. Il
Cliente garantisce che detti soggetti, tra i quali vi dovranno essere anche i
titolari di mansioni e capacità a livello dirigenziale, saranno dotati delle
conoscenze relative all’organizzazione, ai processi ed ai sistemi informativi
in uso internamente presso il CLIENTE stesso.
• Predisporre, a propria cura e spese, nei tempi e nei modi che verranno
comunicati da Divimast, l’ambiente di lavoro ove Divimast dovrà operare
(locali, macchine e relativo software).
• Mettere a disposizione di Divimast, a richiesta di questa e per il tempo da
questa reputato necessario, le proprie macchine, nonché ogni documento ed
informazione relativi all’azienda (processi, procedure gestionali, ecc.) ed ai
sistemi hardware e software in uso.
12. SERVIZI
12.1. Luogo di prestazione dei Servizi
I Servizi saranno resi presso la sede del Cliente o altro luogo concordato tra
le Parti (di seguito “Sede di Prestazione”) oppure presso Divimast, a
seconda delle necessità operative e delle richieste del Cliente. L’eventuale
richiesta di cambiamento (anche temporaneo) della Sede di Prestazione
dovrà essere avanzata per iscritto con preavviso di 30 (trenta) giorni.
12.2. Modalità di prestazione dei Servizi
12.2.1. I Servizi saranno effettuati da Divimast tramite l’impiego di personale
specializzato (di seguito anche “Consulenti”). I Consulenti svolgeranno la
propria specifica attività in collaborazione con il personale del Cliente
nell’ambito delle aree operative da questo ultimo indicate. Ciascuna Parte è
responsabile della supervisione, della direzione e del controllo del proprio
personale. Divimast avrà la facoltà di fare eseguire il Servizio, o una parte di
esso, a sub-fornitori selezionati, e in questo caso, si assumerà la
responsabilità della supervisione, della direzione e del controllo del
personale di detto fornitore.
12.2.2. Il Cliente si impegna a designare in tempo utile un suo incaricato (di
seguito “Referente”) quale responsabile interno per la definizione del
progetto, degli obiettivi, dell’organizzazione, della disponibilità delle risorse,
del coordinamento delle attività, del collaudo e della messa in esercizio dei
Prodotti.
12.2.3. Il Cliente, a mezzo del suo Referente, si impegna a definire con il
Consulente Divimast il piano dettagliato delle attività necessarie e a
formalizzarle in documenti di progetto che dovranno essere sottoscritti dai
Referenti e Consulenti.
12.3. Quantificazione delle ore per Servizi Time & Material
12.3.1. I corrispettivi per i Servizi Time & Material saranno quantificati in
base alle Ore Lavorate applicando il Costo Orario ad ogni unità o frazione di
Ora Lavorata. Il computo delle Ore Lavorate sarà effettuato esclusivamente
in base ai rapporti di attività con l’indicazione dei lavori svolti e la
quantificazione oraria (di seguito “Rapporti di Attività”) redatti da Divimast
o dai suoi Consulenti e consegnati al Cliente o al suo Referente.
12.3.2. La mancata sottoscrizione da parte del Cliente o al suo Referente dei
Rapporti di Attività entro 5 (cinque) giorni dalla loro presentazione da parte
del Fornitore, e/o l’assenza di un motivato rifiuto del Cliente alla
sottoscrizione degli stessi nel medesimo termine di 5 (cinque) giorni
lavorativi, equivarranno ad accettazione.
12.3.3. I Rapporti di Attività, ancorché non controfirmati, dimostrano
l’adempimento dei Servizi in esso indicati da parte di Divimast e saranno
presi come riferimento per procedere alla fatturazione effettiva nei confronti
del Cliente.
12.3.4. Nella eventualità di contestazioni relative ai Servizi forniti, il Cliente si
impegna a comunicare il problema riscontrato entro 5 (cinque) giorni dalla
scoperta e comunque entro 20 (venti) giorni dal compimento dei Servizi.
12.3.5. I Servizi Time & Material sono indicati nel Contratto; qualsiasi altra
prestazione non inclusa dovrà essere quantificata su richiesta.
12.4. Calcolo delle Ore Lavorate
12.4.1. Ai fini del computo dei corrispettivi dei Servizi Time & Material, la
giornata lavorativa è di 8 (otto) ore comprese fra le 09:00 e le 18:00, dal
Lunedì al Venerdì. In caso di trasferta presso la Sede di Prestazione nel
calcolo delle Ore Lavorate verranno conteggiate anche le ore impiegate per
il trasferimento dei Consulenti dalla sede Divimast alla Sede di Prestazione.
12.4.2. Per prestazioni di Servizi Time & Material di durata inferiore alla
mezza giornata (4 ore) Divimast addebiterà al Cliente il corrispettivo di 4
(quattro) Ore Lavorate. Per prestazioni di Servizi Time & Material di durata
superiore alla mezza giornata (4 ore) ed inferiore ad 1 giornata (8 ore),
Divimast addebiterà al Cliente il corrispettivo di 8 (otto) Ore Lavorate. Per
prestazioni di Servizi Time & Material di durata superiore alla giornata (8
ore), il corrispettivo sarà calcolato applicando il Costo Orario alle Ore
Lavorate nel complesso.
12.4.3. Per lo svolgimento di Servizi Time & Material, specificamente richiesti
dal Cliente nelle giornate di sabato, domenica o festivi o tra le 22:00 e le
09:00, al Costo Orario sarà applicata una maggiorazione del 50%
(cinquanta percento).
12.4.4. Per lo svolgimento di Servizi Time & Material, specificamente richiesti
dal Cliente tra le ore 18:00 e le ore 22:00 dal lunedì al venerdì, al Costo
Orario sarà applicata una maggiorazione del 30% (trenta percento).
12.5. Servizi Fixed Price
I Servizi Fixed Price sono descritti e quantificati nel Contratto.
12.6. Spese di trasferta
In caso di trasferta presso la Sede di Prestazione, il Cliente si impegna a
rimborsare a Divimast tutte le spese di trasferta sostenute (es: autostrada,
pasti in loco, spese per alloggio, etc…) regolarmente documentate e a
pagare un rimborso kilometrico pari ad Euro/km 0,60 calcolato sul tragitto
tra la sede legale di Divimast e la Sede di Prestazione.
12.7. Fatturazione dei Servizi
I Servizi, se non diversamente specificato nel Contratto, saranno fatturati a
consuntivo mensile e dovranno essere pagati con Bonifico 30 gg. D.F.F.M.
12.8. Ritardi
12.8.1. Divimast si adopererà secondo diligenza, allo scopo di prestare con
tempestività i Servizi. Divimast non sarà in alcun caso responsabile per
ritardi nei confronti del Cliente se non per causa di grave negligenza. In
particolare, Divimast non risponderà per ritardi o impossibilità sopravvenute
nella prestazione del Servizio cagionate dall’inadempimento del Cliente ai
propri obblighi come declinato al paragrafo 9) che precede, ovvero qualora il
Cliente fornisca a Divimast materiali, elementi, dati o informazioni errate e/o
incomplete.
12.8.2. Poiché la messa in esercizio è strettamente connessa alla
disponibilità ed alla capacità del Cliente, il termine eventualmente indicato
nel Contratto è da intendersi come un ragionevole obiettivo da raggiungere.
12.9. Garanzie sui Servizi
Divimast dichiara e garantisce che eseguirà i Servizi con ragionevole cura e
competenza e in conformità alla descrizione fornita (inclusi i criteri di
completamento) nel Contratto.
Queste garanzie sono le uniche garanzie, fatto salvo quanto previsto dalle
norme inderogabili di legge.
13. HELP DESK E ASSISTENZA
13.1. Norme generali del Servizio Help Desk
13.1.1. Il servizio Help Desk sarà offerto mediante l’accesso al portale di
assistenza https://divimast.supportsystem.com da parte degli utenti abilitati
e permette di effettuare richieste di assistenza/intervento tramite appositi
ticket che l’utente iscritto potrà inserire/gestire/modificare/analizzare tramite
il portale. Tutte le comunicazioni avverranno tramite ticket (di seguito
“Servizio Help Desk”).
13.1.2. Il Servizio Help Desk prevede il pagamento di un canone annuale,
come quantificato nel Contratto comprensivo di n. 2 (due) utenze attive. Per
ogni utente aggiuntivo nel Contratto viene quantificato il prezzo da
corrispondere una tantum per ogni attivazione. Non vi è limitazione al
numero di utenti aggiuntivi che il Cliente può iscrivere.
13.1.3. Solo gli utenti registrati e attivati potranno accedere al portale ed
inserire/gestire i ticket.
13.1.4. Le ore impiegate da Divimast per le attività di assistenza/intervento
oggetto dei ticket aperti dagli utenti saranno opportunamente rendicontate
e ad esse verranno applicati i prezzi indicati nel Contratto. La fattura sarà
emessa con cadenza mensile.
13.1.5. Un ticket preso in carico dal personale Divimast sarà seguito
continuativamente fino alla chiusura dello stesso.
13.1.6. Per il calcolo delle Ore Lavorate si applicano le medesime
disposizioni illustrate nell’articolo 12.3 per i Servizi Time & Material.
13.2. Pacchetto Ticket
13.2.1. Per coloro che adottano la soluzione Pacchetto Ticket sono previsti n.
3 livelli di servizio come di seguito illustrati:
• SLA livello A – Garantisce la presa in carico del ticket entro 1 giorno lavorativo;
• SLA livello B – Garantisce la presa in carico del ticket entro 2 giorni lavorativi;
• SLA livello C – Garantisce la presa in carico del ticket entro 4 giorni lavorativi.
13.2.2. Il calcolo del consumo di ore dal Pacchetto Ticket sarà calcolato in
funzione del livello selezionato dall’utente al momento dell’inserimento del
ticket, applicando al n. di Ore Lavorate un coefficiente moltiplicativo, come
illustrato nella seguente tabella:
13.2.3. All’esaurimento delle ore del Pacchetto Ticket sarà possibile
acquistare ulteriori pacchetti alle medesime condizioni. I Pacchetti Ticket
hanno validità 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di attivazione del
Servizio Help Desk. Alla scadenza le ore non utilizzate verranno azzerate
fino all’eventuale rinnovo.
13.2.4. Il canone annuale dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione in
via anticipata al momento dell’attivazione del Pacchetto Ticket e il
pagamento a mezzo Bonifico Bancario a 30 gg. D.F.F.M..
14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
14.1 Le parti non dovranno utilizzare e/o rivelare a terzi, per fini estranei
all’esecuzione del Contratto, eventuali segreti industriali, commerciali o
imprenditoriali, nonché ogni altra informazione tecnica di natura
confidenziale, anche se non espressamente qualificata come tale, relativa
all’attività svolta da Divimast e alla sua organizzazione aziendale, della
quale sia venuto a conoscenza in virtù dell’esecuzione del Contratto.
14.2.Con riferimento alle informazioni definite come “riservate” e fornite da
una delle Parti all’altra in connessione con il presente Contratto, la Parte che
riceve tali informazioni si impegna a: (i) proteggere le informazioni riservate
diligentemente ed in modo appropriato ovvero in conformità con gli
standard professionali applicabili; (ii) utilizzare tali informazioni riservate
esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al
presente Contratto; e (iii) a riprodurre le informazioni riservate
esclusivamente se necessario, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte
in base al presente Contratto. La disposizione di cui al periodo che precede
non si applica alle informazioni: (i) di dominio pubblico; (ii) legittimamente
note alla Parte ricevente precedentemente alla comunicazione; (iii)
legittimamente già comunicate a terzi in assenza di vincolo di riservatezza;
(iv) sviluppate in maniera indipendente; o (v) comunicate in ottemperanza
ad obblighi di legge. Fatto salvo quanto precede, Divimast si riserva il diritto
di comunicare a subcontraenti o comunque a soggetti terzi le informazioni
confidenziali del Cliente ai fini dell’esecuzione del Contratto; in relazione a
tale diritto di comunicazione, il Cliente presta sin d’ora il proprio consenso.
14.3. Il Cliente si impegna a mantenere riservato il contenuto dell’Offerta in
ogni sua parte e a non divulgarne, integralmente o parzialmente, il
contenuto a soggetti terzi.
15. PROPRIETÀ E LICENZA DEI MATERIALI
15.1. Il Cliente prende atto ed accetta che Microsoft o i suoi licenzianti
mantengono la proprietà, anche intellettuale, relativamente ai software
oggetto di Licenza Microsoft. Tutti i diritti sono riservati e mediante il
Contratto non viene concesso al Cliente, nemmeno in forma implicita, per
acquiescenza o altrimenti, alcun diritto diverso da quelli specificamente
descritti in esso. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che tutti i
diritti di proprietà intellettuale sulle AddOns e App FlexNAv oggetto di licenza,
in tutto e in ogni sua parte, così come tutti i diritti di sfruttamento
economico/commerciale, sono e rimangono di esclusiva proprietà di Divimast
15.2. Il Cliente si impegna a non porre in essere alcuna attività funzionale e/o
anche solo idonea a violare i diritti indicati nel precedente comma 1; a mero
titolo esemplificativo, pertanto, il Cliente si impegna a non:
– utilizzare il software oggetto di licenza per scopi e finalità estranee a quanto
previsto nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali;
– rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o informazioni relative al
software;
– prendere o cedere in locazione o in multiproprietà il software né fornire i
servizi a canone per il software a terzi;
– effettuare o autorizzare il reverse engineering, disassemblaggio o
decompilazione del software oggetto di licenza (il suddetto divieto include a
titolo esemplificativo l’analisi delle strutture di dati o materiali analoghi
prodotti dal software);
– divulgare i risultati di prove di valutazione o test del software senza il
preventivo consenso di Divimast;
– intraprendere azioni tali da poter recare danno a Divimast od al software;
– stipulare accordi che impongano di intraprendere azioni che siano in
contrasto con quanto previsto nel Contratto e nelle presenti Condizioni
Generali;
– rivendere il software oggetto di licenza;
– aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione
presenti nel software.
16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
16.1. Divimast è responsabile in caso di dolo o colpa grave in conformità con
la normativa applicabile in materia di responsabilità da prodotto difettoso e
nei limiti della garanzia legale prevista in capo al venditore di prodotti di terzi.
In ogni caso, salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità del Fornitore
non potrà mai eccedere l’ammontare di corrispettivi pagati dal Cliente ai sensi
del Contratto nell’anno in cui si è verificato l’evento dal quale discende la
responsabilità del Fornitore.
16.2. In caso di colpa lieve in relazione ad un obbligo essenziale per il
raggiungimento dello scopo del contratto (“Obbligo essenziale”), la
responsabilità di Divimast è limitata all’importo del danno che è prevedibile e
tipico nel settore in relazione a licenze d’uso di software come quella oggetto
del presente contratto.
16.3. Divimast non è responsabile per qualsivoglia ulteriore danno e in
particolare in caso di danni consequenziali.
16.4. La suddetta limitazione di responsabilità vale anche per la
responsabilità personale dei dipendenti, dei rappresentanti e degli organi
interni di Divimast.
16.5. In nessun caso Divimast, restando salvo quanto previsto dalle norme
inderogabili di legge, sarà responsabile di:
• Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti del Cliente;
• Uso non corretto o mancato uso dei prodotti da parte del Cliente, dovuti a
sua causa;
• Malfunzionamenti da ricondurre a modifiche ed estensioni effettuate dal
Cliente al software e agli AddOns customizzati da Divimast;
• Non corretta utilizzazione del Software da parte del personale del Cliente;
• Perdite o danni alle registrazioni o ai dati del Cliente causati dallo stesso;
• Danni indiretti di qualunque tipo compreso ogni danno economico di tipo
consequenziale, inclusi eventuali danni da lucro cessante, mancato guadagno
o danni indiretti, perdita o danneggiamento di dati, fermo fabbrica, perdita di
opportunità commerciali o di benefici di altro genere, pagamento di penali,
ritardi o altre responsabilità del Cliente verso terzi che dovessero derivare, in
tutto o in parte dall’uso o dal mancato uso del Software.
• costo, perdita e/o spesa che il Cliente e/o terzi dovessero subire in
conseguenza di attacchi informatici, attività di hacking e, in generale, accessi
abusivi e non autorizzati da parte di terzi ai sistemi informatici del Cliente e/o
del Fornitore, dai quali possano derivare, senza pretesa di esaustività, le
seguenti conseguenze: (i) mancata fruizione, totale o parziale del Software, (ii)
perdite di dati di titolarità o comunque nella disponibilità del Cliente, e (iii)
danneggiamento dei sistemi hardware e/o software di titolarità o comunque
in uso al Cliente.
16.6. Divimast non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancata
erogazione dei servizi dovuta a:
a. impedimenti fisici all’accesso ai sistemi e/o ai locali del Cliente;
b. indisponibilità dell’hardware, del software, del firmware del Cliente;
c. Cause di forma maggiore.
16.7. Resta inteso che le responsabilità di Divimast sono limitate ai propri
Software ed alle proprie customizzazioni.
17. RITIRO DAL MERCATO E SOSTITUZIONE DI SOFTWARE E SERVIZI
17.1. Il Cliente prende atto che i Software e gli ambienti nei quali essi
operano sono soggetti, per loro natura, ad una costante evoluzione
tecnologica che può determinare la loro obsolescenza e, in alcuni casi,
l’opportunità di un ritiro dal mercato e, eventualmente, di una sostituzione
con nuove soluzioni tecnologiche. Pertanto, Divimast potrebbe decidere, a
suo insindacabile giudizio, nel corso della durata del presente Contratto, di
ritirare dal mercato i Software e/o i relativi Servizi (eventualmente
sostituendoli con nuove soluzioni tecnologiche). In tal caso: (i) il Fornitore
dovrà comunicare per iscritto (es. a mezzo email) al Cliente, con un
preavviso di almeno sei mesi, che intende ritirare dal mercato uno o più
Software e/o Servizi (ciascuno di essi il “Prodotto Obsoleto”); (ii) la
comunicazione di cui al punto (i) che precede (la “Comunicazione di Ritiro”)
dovrà contenere una descrizione dell’eventuale nuovo prodotto o servizio (il
“Nuovo Prodotto”) che sostituirà ciascun Prodotto Obsoleto, restando inteso
che il Nuovo Prodotto potrà basarsi su tecnologie diverse rispetto a quelle su
cui si basa il Prodotto Obsoleto; (iii) laddove il Prodotto Obsoleto non fosse
sostituito da alcun Nuovo Prodotto, il contratto cesserà di produrre effetti
con riferimento al Prodotto Obsoleto nella data che sarà indicata nella
stessa Comunicazione di Ritiro (comunque non precedente all’ultimo giorno
del sesto mese successivo alla data della Comunicazione di Ritiro); a partire
da tale data, il Prodotto Obsoleto cesserà, a seconda del caso, di funzionare
o di essere erogato e il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di
corrispettivo eventualmente già pagata per il periodo in cui non potrà
godere del Prodotto Obsoleto; (iv) laddove il Prodotto Obsoleto fosse
sostituito con un Nuovo Prodotto, il Cliente avrà il diritto, esercitabile entro
15 giorni dalla data della Comunicazione di Ritiro, di recedere dal Contratto
con riferimento al Prodotto Obsoleto con efficacia dall’ultimo giorno del
sesto mese successivo alla data della Comunicazione di Ritiro (data dalla
quale, il Prodotto Obsoleto cesserà, a seconda del caso, di funzionare o di
essere erogato) restando inteso che, in caso contrario, il Contratto
continuerà ad esplicare i propri effetti (fatta espressa eccezione per quanto
specificatamente indicato nella Comunicazione di Ritiro) con riferimento al
Nuovo Prodotto e ogni riferimento al Prodotto Obsoleto dovrà intendersi
riferito al Nuovo Prodotto.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
18.1. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti
negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti
dall’altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini e/ Contratti, nel rispetto di
quanto previsto in conformità delle informative aziendali e nelle altre
disposizioni applicabili di cui al Regolamento UE 2016/679, in particolare in
relazione all’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del
suddetto Regolamento, nonché al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno
2003, come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018.
18.2. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare – per quanto di
propria competenza – le proprie procedure di protezione dei dati personali in
relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l’altra circa le
innovazioni eventualmente apportate. Eventuali emergenze o irregolarità
che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali
connesso al Contratto dovranno tempestivamente essere comunicate tra le
Parti. A tal fine, Divimast dichiara di aver rilasciato la propria informativa ex
art. 13 Regolamento UE 2016/679 e che il Cliente l’ha sottoscritta per presa
visione.
19. PUBBLICITÀ
La comunicazione al pubblico o pubblicitaria da parte di Divimast
relativamente alla case history con il Cliente potrà essere liberamente
effettuata da Divimast previa autorizzazione scritta da parte dello stesso.
20. DISTRAZIONE DEL PERSONALE
20.1. Per tutto il periodo nel quale il Fornitore presterà i Servizi in favore del
Cliente e per il periodo di un anno successivo alla cessazione del rapporto
contrattuale in relazione ai Servizi, il Cliente e Divimast si impegnano a non
assumere, né a sollecitare l’assunzione, nonché a non instaurare rapporti di
collaborazione, a qualsiasi titolo, anche di consulenza, con qualsiasi
dipendente o collaboratore del Cliente e di Divimast.
20.2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma che precede, il
Fornitore e Divimast avranno diritto di risolvere il Contratto mediante
semplice comunicazione scritta.
Il Cliente, inoltre, sarà tenuto a corrispondere a Divimast, a titolo di penale,
una somma pari al 200% dell’ultima retribuzione annuale del
dipendente/collaboratore, salvo il diritto al maggior danno eventualmente
subito dal Fornitore. Il Cliente riconosce la congruità della penale alla luce
dell’interesse che il Fornitore ha al rispetto da parte del Cliente della
previsione di cui all’art. 17.1 che precede e, pertanto, dichiara la predetta
penale non riducibile ai sensi dell’art. 1384 c.c.
21. GARANZIA SULLE PERSONALIZZAZIONI
Divimast conferma che eventuali personalizzazioni del software oggetto dei
servizi nonché eventuali programmi sviluppati per il Cliente saranno
conformi alla documentazione fornita e su essi Divimast rilascia una
garanzia di 3 mesi rispetto alla data di consegna e rilascio per l’eventuale
correzione di errori.
22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in caso di mancato rispetto
delle norme contenute nei punti 7 (pagamento dei corrispettivi), 10 (diritto di
autore), 11 (obbligo del Cliente) 14 (obbligo di riservatezza),15 (Proprietà e
Licenza dei Materiali), 20 (distrazione del Personale) nonché in caso di
mancata accettazione da parte del Cliente di più di 3 (tre) documenti di fase,
senza una giustificazione valida e documentata, il Fornitore avrà la facoltà
di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di trattenere a titolo di
penale quanto ricevuto dal Cliente a titolo di acconto o anticipo, ancorché
per prestazioni non ancora eseguite o comunque dal Cliente non ancora
usufruite, e di richiedere il pagamento integrale di quanto pattuito per lo
sviluppo del Programma e/o dei canoni a scadere per l’intera durata del
Contratto in relazione alla componente Servizi. Resta salvo in ogni caso il
diritto del Fornitore di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
23.1. Il presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana.
23.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.